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Sicurezza
D.LGS 81/2008: Nuovi obblighi per Datore di lavoro e Preposto
D.LGS 81/2008: Nuovi obblighi per Datore di lavoro e Preposto
Sicurezza
La Legge 215/2021 del 17 dicembre 2021 ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Tra le varie novità introdotte, vi sono delle
importanti modifiche apportate al D.Lgs 81/2008
, conosciuto anche come Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUS), che possono essere ricondotte ad alcuni principali temi:
Nuovi obblighi a carico del Datore di lavoro nei confronti della figura del Preposto (artt. 18 e 26 TUS)
Nuovi obblighi a carico del Preposto (art. 19 TUS)
Nuovi obblighi e precisazioni in ambito formativo (art. 37 TUS)
Sanzioni penali a carico del Preposto (art. 55 TUS)
1. Nuovi obblighi a carico del Datore di lavoro nei confronti della figura del Preposto
La nuova Legge introduce per il Datore di Lavoro l’
obbligo
di «
individuare il preposto
o i preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono
stabilire l’emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attività (…)» (nuova lettera
b-bis)
dell’art. 18 comma 1 TUS).
Sempre a proposito del preposto, il nuovo Decreto richiede che
in regime di appalto o subappalto
, il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore debba «
indicare
espressamente al datore di lavoro committente il
personale che svolge la funzione di preposto
» (nuovo comma 8-bis art. 26 TUS).
2. Nuovi obblighi a carico del Preposto
Oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, il Preposto non solo ha la
facoltà e l’obbligo
di informare i propri superiori diretti, ma anche di «
interrompere l'attività del lavoratore
» in caso di persistenza della inosservanza (nuova
lett. a)
art. 19 comma 1 TUS).
Oltre a ciò, in caso di «rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza», se necessario, il Preposto ha
l’obbligo di «interrompere temporaneamente l'attività
e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate» (nuova
lett. f-bis)
,
ivi
).
3. Nuovi obblighi e precisazioni in ambito formativo
Secondo le modifiche all’articolo 37 del TUS, entro il 30 giugno 2022 vi sarà una revisione degli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione.
In particolare, «Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo» (nuovo comma 7 art. 37 TUS).
Viene dunque
introdotta la formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro
, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
indipendentemente dal fatto che svolga il compito di RSPP
.
Sempre all’art. 37, si specifica che le
attività formative riguardanti la figura del preposto
dovranno «essere
svolte interamente con modalità in presenza
e (...)
ripetute, con cadenza almeno biennale
e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi» (nuovo comma 7-ter).
Si precisa infine che
l’addestramento del lavoratore in azienda da parte di un soggetto qualificato è obbligatorio
e consiste «nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato» (comma 5 aggiornato).
4. Sanzioni penali a carico del Preposto
Con la modifica dell’art. 55 lett. c) del TUS, viene
modificato l’apparato sanzionatorio a carico del preposto
: per quest'ultimo sono previste sanzioni penali anche per la
violazione
dell’art. 37 comma 1 lett. 7-ter, ovvero l’
obbligo formativo a cadenza biennale del preposto
, e per l’
inadempienza degli obblighi del preposto
, di cui all’art. 19 comma 1 lett. f-bis). Le sanzioni stabilite vanno dall’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro.
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