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Decreto fiscale: novità in campo sanzionatorio

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 21 ottobre 2021 n. 146, sono state enunciate alcune modifiche in materia di Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In particolare, sono state introdotte delle importanti novità riguardanti il ruolo dell’Ispettorato del lavoro, che di fatto diventa coordinatore e organo di indirizzo per le ASL, andando ad assumere una funzione centrale nei controlli ufficiali.

Oltre a ciò, il Decreto prevede numerose novità in campo sanzionatorio, con modifica dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riguardanti sia l’aumento delle sanzioni pecuniarie, sia la possibilità di sospensione dell’attività lavorativa, qualora si verifichino i seguenti casi:

  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  • Mancata formazione e addestramento
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  • Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative o procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Nel caso di violazione di cui al punto 3 e 6, la sospensione può essere limitata alla singola attività, riconducibile ai lavoratori non formati o sprovvisti di DPI.

Al momento della sospensione, per qualunque fattispecie, verrà contestualmente inviata una comunicazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), al fine di sospendere qualsiasi forma di contrattazione con la pubblica amministrazione.

Relativamente al settore antincendio, viene introdotto l'obbligo di controllo nel caso in cui emerga anche il solo sospetto di violazione, con conseguente segnalazione ai VVFF di tali inottemperanze.

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