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Superbonus 2023: aggiornamenti dal nuovo decreto

La Legge di Bilancio 2023 e la Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) hanno introdotto alcune importanti modifiche alla struttura del Superbonus, prima fra tutte la riduzione dell’aliquota di detrazione dal 110% al 90% a partire dal 1 gennaio 2023 (salvo alcuni casi di cui di seguito).


Cos’è il Superbonus


 


Il Superbonus è una detrazione fiscale atta a coprire interamente le spese relative agli interventi di efficienza energetica (ecobonus), di coibentazione dell’involucro edilizio (cappotto termico) e/o sostituzione dell’impianto termico, e per gli interventi antisismici (sismabonus). Secondo i dati Enea relativi a dicembre 2022, a fronte di un numero di circa 360 mila asseverazioni, sono stati ammessi a detrazione investimenti per un importo complessivo di 46,6 miliardi di euro.


Esenzioni dal Decreto Legge 176/22




Il Decreto Aiuti-quater (DL 176/22), confermato e integrato dalla successiva Legge di Bilancio 2023, ha sancito il passaggio dell’agevolazione fiscale dal 110% al 90% a partire dal 1 gennaio 2023. Ciò nonostante, l'articolo 1 comma 894 dello stesso Decreto individua una serie di eccezioni a cui la percentuale al 110% continua ad applicarsi, di seguito elencate:


Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio (ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea), a patto che, data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;

Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio o di chi ne ha titolo, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;

Interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.




Per quanto riguarda la disciplina relativa ai lavori eseguiti sulle unifamiliari, nonché sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari (cd. villette), il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori.


Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali (ovvero le Onlus, le Odv e le Aps), l’applicabilità del Superbonus al 110% viene riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro) e che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.


Restano confermate le scadenze già previste nella disciplina del Superbonus per gli interventi eseguiti dagli IACP (o Enti assimilati) e dalle Cooperative a proprietà indivisa, per i quali il 110% resta valido fino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.


La percentuale rimane invariata anche nel caso di interventi eseguiti su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici, per i quali il 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.


Interventi soggetti a nuova aliquota del 90%




Esclusi i casi particolari menzionati in precedenza, per tutti il Superbonus si depotenzia, passando dal 110 al 90% di detrazione delle spese effettuate per gli interventi di efficientamento energetico.


Per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, nonché sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari (cd. villette), viene ammesso il bonus al 90% per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, ma solo per lavori realizzati sulle “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.


Si ricorda infine che per poter fruire del Superbonus occorre l’asseverazione della congruità dei costi da parte di un tecnico abilitato e che, dal 12 novembre 2022 (in seguito all’uscita del decreto Antifrode) è obbligatorio per tutti i bonus edilizi il rilascio del visto di conformità.

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