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Normativa diisocianati: tutte le novità da agosto 2023

A partire dal 24 agosto 2023 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2020/1149 relativamente all’utilizzo dei diisocianati. Il Regolamento stabilisce che non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%, a meno che il lavoratore incaricato al loro utilizzo non abbia svolto un corso di formazione.

Cosa sono i diisocianati


I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati e un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi e vernici a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

Distribuzione sul mercato

Il Regolamento UE stabilisce che, a partire già  dallo scorso 24 febbraio 2022, i diisocianati non devono essere immessi sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

a) La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, non sia inferiore allo 0,1 % in peso;

b) Il fornitore non garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente Regolamento, e che sull’imballaggio non figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «a partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Novità sull’utilizzo

Il regolamento UE specifica, a partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non dovranno essere utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

a) La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, non sia inferiore allo 0,1% in peso

o che

b) Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo non garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Ne segue pertanto che tutti gli operatori che utilizzano prodotti contenti diisocianati in concentrazione > 0,1% debbano effettuare la specifica formazione. Il corso permetterà a ogni lavoratore che maneggia i diisocianati di essere adeguatamente formato e informato sui pericoli e i rischi legati al loro utilizzo, nell’ottica della prevenzione e gestione dei danni.


La società Pitagora resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in materia. 

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