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La delega da parte del datore in ambito sicurezza sul lavoro

All'interno della sua compagnia, il datore di lavoro ha la possibilità di delegare alcune funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trasferendo obblighi imposti alla sua figura verso altri lavoratori. Questo strumento soddisfa al meglio la così detta segregazione dei ruoli, che oggi è al centro di qualsiasi organizzazione e di qualsiasi settore.

Il datore di lavoro ha la possibilità di delegare alcune funzioni in ambito di sicurezza ma esclusivamente a un soggetto dotato di competenze specifiche. Il principio di generale delegabilità (art. 16 comma 1, D.lgs. 81/2008) impone però dei limiti nelle funzioni che possono essere delegate. Il documento di valutazione di tutti i rischi, assieme alla valutazione stessa, così come la scelta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, sono mansioni imprescindibili del datore di lavoro, e che sono tassativamente previste come non delegabili da questo principio.

Lo scopo di questa scelta è quella di evitare che il datore di lavoro si disinteressi totalmente della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro, facendo sì che non vada a togliersi il peso di funzioni che sono necessariamente connesse alla sua figura e che riguardano la programmazione dell'attività da svolgere. Questo anche perché la delega non fa solo assumere poteri e doveri inizialmente riconosciuti al titolare, ma fa gravare sul delegato anche la posizione di garanzia con il conseguente trasferimento della responsabilità penale.

La delega di funzioni avviene attraverso un atto formale, ma affinché la delega possa ritenersi valida, il già citato articolo 16, individua tutta una serie di limiti e condizioni che tale atto deve possedere. Si considera la delega ammessa purché:

  • sia formulata tramite un atto scritto;
  • riporti una data certa;
  • il delegato sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
  • essa attribuisca al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti per lo svolgimento delle funzioni;
  • il delegato approvi l'atto per iscritto.

Questo è da considerarsi un atto giuridico ma avente la natura di negozio bilaterale. A questa delega deve inoltre essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Effettivamente essa comporta un effettivo trasferimento degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza al delegato, ma ciò non può considerarsi come uno "scarico di responsabilità", dal momento che il delegante non può escluderle totalmente: sempre rimarrà come obbligo del datore quello di vigilare sull'operato del delegato.

Legato a questo ultimo punto, sono particolarmente importanti i rapporti tra la delega delle funzioni e il MOG (ovvero il monte ore garantito). Un'efficace attuazione di quest'ultimo non ha solo il venire meno di responsabilità amministrative dell'azienda, ma comporta allo stesso tempo l'esenzione da responsabilità penale per il titolare. Infatti, sempre l'articolo 16, introduce un'evidente presunzione legale, in base alla quale si intende come svolto l'obbligo di vigilanza sul delegato, per il solo fatto che sia stato previsto e attuato un modello di organizzazione e di controllo rispondente a determinati requisiti.

Il delegato stesso ha la possibilità di subdelegare le funzioni che gli spettano, nel caso in cui ciò avvengo con un'anticipa intesa con il datore di lavoro e con gli stessi requisiti previsti per la delega. Per evitare casi di deleghe "a cascata", e il diretto sviamento delle responsabilità, non è ammessa per il subdelegato un'ulteriore delega. In questo caso, il rispetto dell'obbligo di vigilanza ricade sul subdelegante, mentre il datore di lavoro mantiene una responsabilità per culpa in eligendo rispetto al subdelegato e di mancata vigilanza.


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