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Impianti edifici e digitale: modifiche al DM 37/08

Il Decreto 192/2022 contenente il “Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha introdotto importanti modifiche al DM 37/08 in materia di impianti negli edifici civili e infrastrutturazione digitale.

Le modifiche, entrate in vigore il 28 dicembre 2022, riguardano, nello specifico, l’ampliamento e la diversificazione delle tipologie di impianti elettronici e l’introduzione di un articolo sugli “Adempimenti del tecnico abilitato”.

Tipologie di impianti all’interno degli edifici

Il DM 192/22 modifica l’articolo 1 comma 2 lettera b) del DM 37/08 sugli impianti posti al servizio degli edifici: in particolare, le parole «gli impianti elettronici in genere» sono state sostituite con «gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Definizioni relative agli impianti

Il DM 192/22 arricchisce l’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 37 nella definizione del Punto di consegna delle forniture, andando a includere anche il punto terminale di una rete pubblica di comunicazione elettrica, così «come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207».

Inoltre, sempre all’art. 2, viene riscritta la definizione di Impianti radiotelevisivi ed elettronici di cui alla la lettera f), ovvero «le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti», andando a cancellare i limiti di tensione e la precisazione che i componenti a tensione superiore a tali limiti, nonché i sistemi di protezione delle sovratensioni, facessero parte dell’impianto elettrico.

Obbligatorietà di progetto da parte di un professionista iscritto all’albo

La nuova formulazione dell’articolo 2, sebbene non abbia apportato modifiche dirette a quest’ultimo, ha determinato tuttavia l’obbligatorietà di progetto degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti di trasmissione dati. Inoltre, si prevede che, qualora essi coesistano con un impianto elettrico soggetto a progettazione obbligatoria da parte di un professionista, quest’ultimo debba essere necessariamente iscritto all’albo.

Adempimenti del tecnico abilitato

Il DM 192/22 ha infine introdotto il nuovo art. 5-bis relativo agli adempimenti del Responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti elettronici. In particolare, si specifica che quest’ultimo è «responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi DPR 380/01, art. 135-bis», andando dunque a specificare che tale responsabilità è posta unicamente in capo al Responsabile tecnico dell’impresa installatrice e non al progettista iscritto all’albo o all’impresa installatrice stessa.

Sempre all’art 5-bis, si illustra un nuovo adempimento per il Responsabile tecnico dell’impresa: al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, questi ha l’obbligo di «rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva». Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui al DPR 380/01 art. 24.

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