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RENTRI 2026:

RENTRI 2026: chi deve iscriversi (e chi no) dopo le nuove modifiche normative


A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 e dei successivi chiarimenti operativi, cambia in modo significativo il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).


Si tratta di un aggiornamento importante per imprese, consulenti ambientali e operatori del settore, che ridefinisce obblighi e adempimenti legati alla tracciabilità dei rifiuti.


Chi NON è più obbligato all’iscrizione


Una delle principali novità riguarda l’esclusione dall’obbligo di iscrizione per una specifica categoria di produttori iniziali.


In particolare, non sono più obbligati al RENTRI:


i produttori iniziali che generano esclusivamente rifiuti non pericolosi;

a condizione che non rientrino tra le attività indicate dall’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.


Questa modifica alleggerisce gli adempimenti per molte realtà produttive di dimensioni medio-piccole, che operano con rifiuti non pericolosi al di fuori dei settori individuati dalla normativa.


Iscrizioni già effettuate: cosa succede nel 2026


Per i soggetti che, pur non essendo più obbligati, si erano già iscritti al RENTRI, la normativa prevede una fase transitoria.


Nel dettaglio:


tali soggetti restano iscritti in modalità volontaria per tutto il 2026;

non è quindi necessaria una cancellazione immediata;

l’iscrizione può essere mantenuta come scelta organizzativa o gestionale.


Questa possibilità consente alle aziende di continuare a utilizzare il sistema, ad esempio per una migliore tracciabilità interna o per uniformità nei processi.


Chi resta obbligato all’iscrizione


Nonostante le semplificazioni introdotte, rimane invariato l’obbligo per diverse categorie di operatori della filiera dei rifiuti.


Devono iscriversi al RENTRI:


produttori di rifiuti pericolosi;

trasportatori professionali di rifiuti;

gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento;

intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;

produttori di rifiuti non pericolosi che rientrano nelle attività previste dall’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.


Per questi soggetti, il RENTRI resta uno strumento obbligatorio per garantire la tracciabilità e la conformità normativa.


Obblighi per chi non è iscritto


È importante sottolineare che l’esclusione dall’iscrizione al RENTRI non elimina gli obblighi documentali.


I produttori non iscritti devono infatti:


continuare a gestire i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR);

rispettare le modalità previste dalla normativa vigente.


In altre parole, cambia lo strumento digitale di riferimento, ma non viene meno la responsabilità nella corretta gestione dei rifiuti.


Conclusioni


Le modifiche introdotte rappresentano un passo verso una maggiore semplificazione per alcune categorie di imprese, senza però ridurre il livello di controllo e tracciabilità complessivo del sistema.


Per le aziende è fondamentale:


verificare attentamente la propria posizione;

comprendere se rientrano tra i soggetti obbligati;

adeguare i propri processi documentali e organizzativi.


Un’analisi puntuale della normativa e, se necessario, il supporto di un consulente ambientale, restano strumenti essenziali per evitare errori e sanzioni.

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